Area Legale

Separazione giudiziale: la fase Presidenziale

Grafica rappresentante la divisione con separazione e divorzio con figli
Tutela in separazione e divorzio

Circa le fasi del giudizio di separazione giudiziale, sommariamente si ricorda che il processo comincia con una prima udienza detta “Presidenziale”, con obbligo di comparizioni delle parti, poiché avviene davanti al Presidente, o a magistrato dallo stesso incaricato (il cosiddetto facente funzione) che attua un tentativo di riconciliazione che, a dire il vero, raramente ha efficacia. In ogni caso, in questa prima udienza, i coniugi possono essere sentiti liberamente dal Giudicante che tenta la conciliazione. Se questa non riesce, cioè come spesso avviene la coppia (o anche solo uno dei due coniugi) non ha l'intenzione di ritornare assieme e riconciliarsi, il Giudice invita le parti a trovare un accordo a raggiungere una separazione consensuale (o come si dice consensualizzata). Se ciò non avviene il Presidente, contestualmente o riservatosi, pronunciando un provvedimento fuori udienza, dispone i cosiddetti provvedimenti presidenziali. Trattasi di una serie di statuizioni “ponte”, assunte sommariamente (ciò prima della fase istruttoria della causa) e  immediatamente efficaci che avranno validità nel corso del giudizio, sino alla sentenza. Naturalmente tali provvedimenti urgenti verranno domandati dall'Avvocato esperto di separazioni (o divorzio) che nel redigere le conclusioni del proprio atto introduttivo chiederà al Tribunale di attuare immediatamente e in via d’urgenza le statuizioni che si rendano immediatamente necessarie. Mentre, infatti, il Presidente dopo la prima udienza non può disporre la separazione, potrà invece autorizzare i coniugi a vivere separati (facendo venire meno i doveri nascenti dal matrimonio di convivenza e fedeltà reciproca), potrà disporre un assegno di mantenimento a favore di uno dei due coniugi o per i figli, statuire in merito al collocamento della prole e al diritto di visita del genitore non collocatario e all’assegnazione della casa familiare. Va precisato che tali provvedimenti urgenti possono essere opposti e messi in discussione innanzi alla Corte d’Appello competente nel termine brevissimo di dieci giorni dalla loro notifica al legale incaricato. Lorenzo Bonomo, Avvocato matrimonialista del Foro di Milano. Assistenza in materia di Diritto Civile, Della Famiglia e Dei Minori. Si riceve previo appuntamento (392 4065687).

Avvocato Lorenzo Bonomo, Milano. Avvocato matrimonialista, avvocato divorzista, specializzato in diritto di famiglia, diritti dei minori. Contattaci.