Assegno di divorzio
La separazione tra due coniugi, e qui in particolare consideriamo il divorzio giudiziale, produce tra le parti sia effetti personali (ad esempio, la possibilità per entrambi i coniugi di contrarre nuove nozze, la perdita per la moglie del cognome del marito, etc.) sia effetti patrimoniali; in riferimento a questi ultimi, di particolare rilievo è la disposizione contenuta nel comma 6, dell’art. 5 della Legge 898/70, secondo la quale “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, […] dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
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Assegno divorzile
La norma precisa altresì gli elementi che il tribunale deve valutare, anche in rapporto alla durata del matrimonio, ai fini dell’ammontare dell’assegno divorzile, ovvero le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune nonché il reddito di entrambi.
L’assegno di divorzio ha una finalità assistenziale ovvero ha lo scopo di garantire, dopo il divorzio, all’ex coniuge economicamente più debole lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Infatti, i presupposti essenziali per la richiesta e l’ottenimento dell’assegno di divorzio sono due: l’inadeguatezza dei mezzi a mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio oppure l’impossibilità di procurarsi, per ragioni oggettive, i mezzi adeguati a mantenere il tenore di vita precedente.
L’onere di provare tanto il peggioramento economico/qualitativo di vita subìto a seguito del divorzio quanto le ragioni oggettive che impediscono al coniuge di procurarsi mezzi adeguati al mantenimento del precedente tenore di vita, spetta al coniuge richiedente l’assegno.
Modifica assegno divorzile
L’ammontare dell’assegno divorzile, nel corso del tempo, può essere modificato (aumentato o diminuito) così come è possibile che l’ex coniuge avente diritto o entrambi chiedano al tribunale la cessazione dell’assegno stesso. Quest’ultima ipotesi si verifica, ad esempio, nel caso in cui l’ex coniuge creditore contragga nuove nozze; con il matrimonio, cessa l’obbligo dell’altro di corrispondere l’assegno.
Si pensi anche al caso in cui, molto frequente, l’ex coniuge avente diritto, instauri una nuova convivenza more uxorio dalla quale derivi un miglioramento delle proprie condizioni economiche grazie al contributo del convivente. Una simile situazione, secondo la giurisprudenza, integra giustificato motivo per l’ottenimento della revisione dell’assegno di divorzio (Cass. 11 aprile 2011 n. 8227).
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Avvocato Lorenzo Bonomo, Milano. Avvocato matrimonialista, avvocato divorzista, specializzato in diritto di famiglia, diritti dei minori.

