Dall’assegno familiare, all’assegno unico
Il d. Lgs 230 del 2021 ha introdotto l’assegno unico che
andrà a sostituire il precedente assegno per il nucleo famigliare e sarà di
importo leggermente superiore (a parità di requisiti reddituali).
Senza entrare nel merito sulla natura giuridica controversa dell’istituto,
preme evidenziare una differenza nell’assegnazione delle somme, che potrà
rappresentare una difficoltà, anche per i legali intervenuti. Mentre gli
assegni famigliari venivano assegnati di dafault (e per giurisprudenza
consolidata), al genitore collocatario, l’assegno unico, seppur di maggior
importo, spetta in pari misura a entrambi i genitori, a prescindere dal
collocamento dei minori. Quindi il genitore non collocatario dovrà rinunciare
alla propria quota di assegno unico a favore del genitore collocatario.
Diversamente, quest’ultimo (nonostante l’aumento dell’assegno unico rispetto
all’assegno familiare) percepirà una somma inferiore rispetto al passato. Mentre
la questione non sembra rappresentare un problema in sede di accordi di
separazione (o nelle procedure congiunte volte a regolare questioni di mantenimento di minori
nati fuori dal matrimonio), difficoltà potrebbero insorgere nell’ipotesi di
forte conflitto tra i coniugi o di genitori resisi irreperibili, ipotesi nelle
quali difficilmente si avrà la rinuncia da parte del genitore non collocatario.
Lorenzo Bonomo, Avvocato del Foro di Milano, iscritto al gratuito patrocinio di
Milano.
Avvocato Lorenzo Bonomo, del Foro di Milano. Avvocato matrimonialista, avvocato
divorzista, specializzato in diritto civile, della famiglia e dei minori.
