L’assegno di divorzio (Cassazione Civile, Sez. I, 29 gennaio 2026, n. 1999)
Inoltre, chi avanza una richiesta di assegno di divorzio è gravato dall’onere della prova di dimostrare in giudizio di averne diritto (an debeatur).
Il richiedente deve infatti dar prova di non avere mezzi adeguati o comunque di trovarsi nell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive (art. 5 c. 6 L. 898/70).
Rispetto al quantum dell’assegno di divorzio, il giudicante prenderà in considerazione una serie di indici quali la condizione dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla vita familiare, alla formazione del patrimonio di ciascuno, o di quello comune, al reddito di entrambi, alla durata del matrimonio. Criteri che valutati potranno confermare, ridurre o annullare l’entità dell’assegno, qualora in astratto potesse essere anche disposto.
A livello processuale, insistere nella richiesta di un assegno divorzile non avendone i requisiti, o tentando di ingannare il Giudice con una disclosure omissiva potrà comportare la soccombenza in giudizio, con condanna alle spese di lite, anche per responsabilità aggravata (art. 96 c.p.c.).
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Avvocato Lorenzo Bonomo, del Foro di Milano. Avvocato matrimonialista, avvocato
divorzista, esperto in diritto civile, della famiglia e dei minori.
