Separazione giudiziale – L’assegno di mantenimento a favore del coniuge più debole economicamente
Separazione giudiziale - L’assegno di mantenimento
Tutela in separazione e divorzio
L’assegno di mantenimento può venir
concesso dal Tribunale durante il procedimento di separazione giudiziale a
quello dei due coniugi i cui redditi non garantiscano di mantenere il medesimo
tenore di vita assunto in costanza di matrimonio.
Detto provvedimento può essere
assunto in via d’urgenza fin dopo la prima udienza di comparizione delle parti disposto
con i provvedimenti cosiddetti presidenziali, oppure al termine della fase
istruttoria, allorquando il giudizio di separazione si concluda con una
sentenza.
E’ pacifico che, trascorso un anno
dalla comparizione dei coniugi all’udienza presidenziale (senza che intercorra
un accordo di separazione, in tal caso basteranno sei mesi) gli stessi potranno
richiedere il divorzio avanzando una richiesta di modifica delle statuizioni
assunte con la pronuncia di separazione. In tal caso il Tribunale potrà
nuovamente emettere i provvedimenti Presidenziali urgenti, andando a modificare
le statuizioni economiche della separazione, oppure ciò avverrà con la
pronuncia della sentenza di divorzio, passata in giudicato.
Va però precisato che, seppur
anche durante il giudizio di divorzio possa essere disposto un assegno di
mantenimento per uno dei due coniugi, questo contributo al mantenimento ha una
valenza del tutto differente nel giudizio che scioglie il vincolo. Non è
infatti disposto per mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di
matrimonio dalla famiglia, ma riveste finalità assistenzialistiche e
perequative-compensative. L’assegno divorzile infatti trova la sua origine nel
principio solidaristico contenuto nella nostra Carta Costituzionale e mira al
raggiungimento, per il coniuge beneficiario, di un livello reddituale adeguato
al contributo offerto nella realizzazione della vita familiare, tenendo anche
conto delle aspettative professionali sacrificate. Sul punto si legga la
sentenza n. 18287 pronunciata dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite
in data 11/07/2018.
