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Assegno di mantenimento non dovuto se il matrimonio è di brevissima durata


DIVORZIO dopo matrimonio di breve durata

Non di rado, nel corso dei giudizi di separazione di coppie molto giovani capita che uno dei due coniugi avanzi pretese economiche verso l’altro, richiedendo un assegno di mantenimento per sé stesso nonostante la convivenza, in costanza di matrimonio sia durata solo alcuni mesi.
La Cassazione sul punto (in un caso di una coppia sposata solo per quattro mesi) si è espressa statuendo che non è dovuto l’assegno di mantenimento a favore del più debole in caso di matrimonio di breve durata.
La Cassazione sul punto (in un caso di una coppia sposata solo per quattro mesi) si è espressa statuendo che non è dovuto l’assegno di mantenimento a favore del più debole in caso di matrimonio di breve durata, dato che i coniugi non possono essersi abituati ad un determinato tenore di vita e ritenere di poter fare affidamento sullo stesso, durante la separazione o dopo il divorzio. Il Tribunale, dunque, oltre a verificare l’effettiva capacità reddituale dei coniugi e in particolare di quello ritenuto più debole, dovrà tenere in considerazione, ai fine dell’eventuale disposizione di un assegno di mantenimento, l’effettiva durata del matrimonio, a nulla rilevando un’eventuale convivenza more uxorio precedente alla celebrazione del matrimonio. (Suprema Corte di Cassazione Ordinanza n. 10647/20, del 5/6/2020). Avv. Lorenzo Bonomo, del Foro di Milano.

Avvocato Lorenzo Bonomo, Milano. Avvocato matrimonialista, avvocato divorzista, specializzato in diritto di famiglia, diritti dei minori. Contattaci.