Assegno di mantenimento non dovuto se il matrimonio è di brevissima durata
DIVORZIO dopo matrimonio di breve durata
Non di rado, nel corso dei giudizi di separazione di
coppie molto giovani capita che uno dei due coniugi avanzi pretese economiche
verso l’altro, richiedendo un assegno di mantenimento per sé stesso nonostante
la convivenza, in costanza di matrimonio sia durata solo alcuni mesi.
La Cassazione sul punto (in un caso di una coppia sposata solo per quattro mesi) si è espressa statuendo che non è dovuto l’assegno di mantenimento a favore del più debole in caso di matrimonio di breve durata.
La Cassazione sul punto (in un caso di una coppia
sposata solo per quattro mesi) si è espressa statuendo che non è dovuto
l’assegno di mantenimento a favore del più debole in caso di matrimonio di
breve durata, dato che i coniugi non possono essersi abituati ad un
determinato tenore di vita e ritenere di poter fare affidamento sullo
stesso, durante la separazione o dopo il divorzio. Il Tribunale, dunque, oltre
a verificare l’effettiva capacità reddituale dei coniugi e in particolare di
quello ritenuto più debole, dovrà tenere in considerazione, ai fine
dell’eventuale disposizione di un assegno di mantenimento, l’effettiva durata
del matrimonio, a nulla rilevando un’eventuale convivenza more uxorio
precedente alla celebrazione del matrimonio. (Suprema Corte di Cassazione
Ordinanza n. 10647/20, del 5/6/2020). Avv. Lorenzo Bonomo, del Foro di
Milano.

