La rinuncia al mantenimento quale diritto indisponibile
La Cassazione è conforme nell’escludere il diritto in capo ai genitori di rinunciare al contributo al mantenimento dei propri figli minori. Si rammenta che per il nostro ordinamento (penale) non commette reato colui o colei che ometta il versamento dell’assegno di mantenimento disposto a favore dell'altro coniuge in costanza di separazione o divorzio, trattandosi di un mero inadempimento di natura civilistica. Si verifica la commissione di un reato, invece, qualora uno dei due genitori ometta il pagamento del contributo al mantenimento disposto dal Giudice a favore del minore.
Di recente una controparte, al fine di sottrarsi ai propri doveri materiali verso il figlio, ha eccepito l’insorgere di un presunto accordo tra i genitori avente a oggetto la rinuncia da parte della madre di un’importante somma dovuta al minore. Il padre, quindi, sosteneva di nulla dovere rispetto al mantenimento pregresso dato che la sua ex compagna si era impegnata a rinunciare al mantenimento del figlio minore. Stante l’indisponibilità assoluta del diritto in capo ai genitori (e nel caso specifico alla madre) di rinunciare al mantenimento dei figli, tale accordo appariva subito invalido e privo di effetti.
Sul punto la Cassazione è infatti costante nel ritenere che solo il Giudice possa ridurre o eventualmente eliminare l’assegno di mantenimento disposto in precedenza dal Tribunale a favore del minore. Gli Ermellini nel 2018 sono arrivati addirittura a sostenere che neppure il minore stesso sia in grado di esprimere una rinuncia valida al proprio mantenimento, trattandosi di un diritto anche per lui stesso indisponibile (Cass. civ. Sez. I, Ord., 14-12-2018, n. 32529).
Avvocato Lorenzo Bonomo, del Foro di Milano. Avvocato matrimonialista, avvocato
divorzista, specializzato in diritto civile, della famiglia e dei minori.
