Procedimento di divorzio
Il procedimento di divorzio inizia con la presentazione del ricorso davanti al Tribunale nel luogo ove il coniuge ha residenza o domicilio.
Nel ricorso deve essere indicato il presupposto in base al quale si chiede il divorzio. Il Giudice accerta che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per la compresenza di cause che giustificano il divorzio e il venire meno della comunione spirituale e materiale di vita dei coniugi.
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Note sul procedimento di divorzio
In caso di domanda congiunta il Tribunale valuta le condizioni concordate inerenti la prole e i rapporti economici ed emette una sentenza sentiti i coniugi, verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli.
Se non vi è accordo fra coniugi relativamente al comparire dinanzi al Tribunale che tenta la riconciliazione il Giudice prenderà i provvedimenti temporanei più opportuni. Dopodiché il procedimento segue il rito civile ordinario (istruzione e decisione) e termina con la sentenza da parte del Tribunale. Se matrimonio civile il Tribunale ne pronuncia lo scioglimento; se matrimonio concordatario il Tribunale pronuncia la cessazione degli effetti civili, perché regolato dal principio canonista dell'indissolubilità del matrimonio.
Il divorzio ha effetto dal giorno della annotazione della suddetta sentenza da effettuarsi dopo il passaggio in giudicato. Solo dopo tale momento può essere possibile la celebrazione del nuovo matrimonio, con rito esclusivamente civile. Con il passaggio in giudicato della sentenza la donna perde il cognome del marito.
Avvocato Lorenzo Bonomo, Milano. Avvocato matrimonialista, Avvocato divorzista, specializzato in diritto civile, Della famiglia e Dei Minori. Contattaci.

