Nuova convivenza post separazione e perdita della casa coniugale
Con la pronuncia della separazione (o anche dopo l’emissione dei provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473 bis, 15, c.p.c., post Riforma Cartabia, disposti dal Presidente inaudita altera parte o a seguito della prima udienza) i coniugi sono autorizzati a vivere separati nonostante il vincolo matrimoniale sia ben saldo e si dissolva solo con la pronuncia di divorzio.
L’autorizzazione a vivere separati potrebbe però erroneamente far pensare che marito e moglie possano da quel momento intraprendere nuove relazioni e andare a convivere con altre persone.
Diversamente da quello che molti pensano, infatti, nell’ipotesi in cui vi siano figli minori e il Tribunale provveda a disporre il collocamento prevalente presso un genitore, assegnando a quest’ultimo il diritto esclusivo di abitazione sulla ex casa coniugale, non è possibile avviare una nuova convivenza all’interno della stessa, poiché ciò potrebbe arrecare un pregiudizio grave alla prole con conseguente possibile cambio di collocamento dei minori e perdita della ex casa coniugale per il genitore assegnatario.
Si precisa però che il cambio di collocamento dei minori (con assegnazione all’altro genitore del diritto di abitare la casa dove risiedono i figli) non avviene in modo automatico ma verrà disposto dal Giudice solo dopo una valutazione attenta sul pregiudizio subito in concreto dai minori, con l’istaurarsi della nuova convivenza.
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Avvocato Lorenzo Bonomo, del Foro di Milano. Avvocato matrimonialista, avvocato
divorzista, esperto in diritto civile, della famiglia e dei minori.
