L’offesa su Facebook costituisce reato? La differenza tra l’ingiuria e la diffamazione
La Corte di Cassazione si è espressa di recente in merito alla differenza tra l’ingiuria, che oggi non costituisce più reato e la diffamazione, cassando, con la sentenza n. 2251, del 19 gennaio 2023, una precedente decisione della Corte d’Appello di Milano che aveva assolto (perché il fatto non costituisce più reato) un soggetto che in una chat Facebook, di un profilo pubblico, aveva rimarcato un deficit visivo di un interlocutore, al fine di sminuirne l’opinione in risposta ad un suo commento.
Nello specifico la persona offesa veniva invitata nella chat a tacere poiché “non essendo una lince e vedendo storto” non poteva analizzare i fatti correttamente e, per questo, essere tenuta in considerazione. La Corte d’Appello di Milano, in secondo grado, qualificava il fatto come ingiuria, assolvendo l’imputato poiché il fatto non costituiva più reato. Alla luce di detta decisione (poi ribaltata dalla Cassazione) alla parte offesa non restava altro che rivolgersi al giudice civile per ottenere il solo risarcimento del danno.
La Suprema Corte, con la citata sentenza, in primis precisava che, in generale, la condotta di chi fa riferimento ad una caratteristica fisica (come l’altezza, l’essere calvo, l’essere poco attraente) seppur non diminuisce in astratto il valore di una persona, ben può ledere la reputazione altrui ai sensi dell’art. 594 o del successivo art. 595, del Codice penale.
La Corte di Cassazione ha poi potuto approfondire la differenza che intercorre tra il reato di diffamazione e di ingiuria (oggi depenalizzata). Se è pacifico, infatti, che si considerino diffamatorie quelle espressioni lesive dell’onore che vengono percepite da terze persone e sono riferite ad un soggetto non presente ed incapace così di replicare, la Cassazione ha ritenuto che vi sia ugualmente diffamazione all’interno di una chat anche se le parole vengono rivolte direttamente al soggetto offeso che, potenzialmente, potrebbe rispondere alle stesse istantaneamente.
La Suprema Corte ha precisato ancora che la comunicazione attraverso i social non è immediata (come avviene tra due persone in presenza) e non sempre la risposta dell’offeso può giungere immediata, permettendo così a una moltitudine di soggetti terzi di recepire le parole lesive dell’onore e ciò prima che all’offeso venga data la possibilità di interloquire e difendersi in quel particolare contesto comunicativo (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 2251, del 19 gennaio 2023).
Nello specifico la persona offesa veniva invitata nella chat a tacere poiché “non essendo una lince e vedendo storto” non poteva analizzare i fatti correttamente e, per questo, essere tenuta in considerazione. La Corte d’Appello di Milano, in secondo grado, qualificava il fatto come ingiuria, assolvendo l’imputato poiché il fatto non costituiva più reato. Alla luce di detta decisione (poi ribaltata dalla Cassazione) alla parte offesa non restava altro che rivolgersi al giudice civile per ottenere il solo risarcimento del danno.
La Suprema Corte, con la citata sentenza, in primis precisava che, in generale, la condotta di chi fa riferimento ad una caratteristica fisica (come l’altezza, l’essere calvo, l’essere poco attraente) seppur non diminuisce in astratto il valore di una persona, ben può ledere la reputazione altrui ai sensi dell’art. 594 o del successivo art. 595, del Codice penale.
La Corte di Cassazione ha poi potuto approfondire la differenza che intercorre tra il reato di diffamazione e di ingiuria (oggi depenalizzata). Se è pacifico, infatti, che si considerino diffamatorie quelle espressioni lesive dell’onore che vengono percepite da terze persone e sono riferite ad un soggetto non presente ed incapace così di replicare, la Cassazione ha ritenuto che vi sia ugualmente diffamazione all’interno di una chat anche se le parole vengono rivolte direttamente al soggetto offeso che, potenzialmente, potrebbe rispondere alle stesse istantaneamente.
La Suprema Corte ha precisato ancora che la comunicazione attraverso i social non è immediata (come avviene tra due persone in presenza) e non sempre la risposta dell’offeso può giungere immediata, permettendo così a una moltitudine di soggetti terzi di recepire le parole lesive dell’onore e ciò prima che all’offeso venga data la possibilità di interloquire e difendersi in quel particolare contesto comunicativo (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 2251, del 19 gennaio 2023).
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Avvocato Lorenzo Bonomo, del Foro di Milano. Avvocato matrimonialista, avvocato
divorzista, specializzato in diritto civile, della famiglia e dei minori.
