Area Legale

Trascrizione accordo di convivenza (Legge Cirinnà)

Avvocato Lorenzo Bonomo, del Foro di Milano. Avvocato matrimonialista, avvocato divorzista, specializzato in diritto civile, della famiglia e dei minori.


Con l’entrata in vigore della legge n. 76 del 20 maggio 2016 (meglio nota come legge Cirinnà, la stessa che ha disciplinato le unioni civili) il Legislatore ha statuito la possibilità per una coppia di sottoscrivere e trascrivere un patto di convivenza, a mezzo del quale possano decidere di pubblicizzare l’intento di vivere in una medesima comune residenza, costituendo un progetto di vita familiare non fondato sul vincolo matrimoniale e vedendosi riconosciuti una serie di diritti. Le condizioni necessarie per stipulare e trascrivere un tale patto sono la maggiore età, la libertà di status (quindi l’assenza di vincoli matrimoniali o derivanti da unioni civili) e l’assenza di vincoli parentali tra le due parti. Unitamente all’accordo di convivenza, la coppia può stipulare un contratto di convivenza, tramite il quale regola una serie di rapporti di natura economica/patrimoniale. La facoltà di trascrivere un patto di convivenza è garantita quindi ai cittadini italiani e agli stranieri muniti di regolare permesso di soggiorno. Ma cosa avviene quanto un cittadino italiano voglia trascrivere un patto di convivenza con chi non è in possesso di un valido titolo per soggiornare in Italia? Si pensi al caso del cittadino extracomunitario che sia entrato in Italia con un visto turistico, della durata di 90 giorni. In questi casi il Comune solitamente rifiuta di trascrivere l’accordo di convivenza, giustificando il proprio diniego con la mancanza del permesso di soggiorno che impedirebbe allo straniero di spostare la residenza nel Comune e l’inserimento nell’anagrafe. Per ovviare a tale situazione è possibile rivolgersi ad un legale ed esperire una causa presso il tribunale competente, anche in via d’urgenza ai sensi dell’art 700 cpc, chiedendo la condanna del Comune a provvedere alla trascrizione dell’accordo di convivenza oltre che all’inserimento nell’anagrafica del soggetto extracomunitario e ciò dimostrando l’effettiva e stabile convivenza della coppia nonché facendo valere il diritto alla coesione familiare, garantita dal diritto europeo a tutti i cittadini anche quando scelgono di vivere stabilmente con un soggetto di un paese terzo.