Area Legale

Dall’assegno familiare, all’assegno unico

Il d. Lgs 230 del 2021 ha introdotto l’assegno unico che andrà a sostituire il precedente assegno per il nucleo famigliare e sarà di importo leggermente superiore (a parità di requisiti reddituali).
Senza entrare nel merito sulla natura giuridica controversa dell’istituto, preme evidenziare una differenza nell’assegnazione delle somme, che potrà rappresentare una difficoltà, anche per i legali intervenuti. Mentre gli assegni famigliari venivano assegnati di dafault (e per giurisprudenza consolidata), al genitore collocatario, l’assegno unico, seppur di maggior importo, spetta in pari misura a entrambi i genitori, a prescindere dal collocamento dei minori. Quindi il genitore non collocatario dovrà rinunciare alla propria quota di assegno unico a favore del genitore collocatario. Diversamente, quest’ultimo (nonostante l’aumento dell’assegno unico rispetto all’assegno familiare) percepirà una somma inferiore rispetto al passato. Mentre la questione non sembra rappresentare un problema in sede di accordi di separazione (o nelle procedure congiunte volte a  regolare questioni di mantenimento di minori nati fuori dal matrimonio), difficoltà potrebbero insorgere nell’ipotesi di forte conflitto tra i coniugi o di genitori resisi irreperibili, ipotesi nelle quali difficilmente si avrà la rinuncia da parte del genitore non collocatario.
Lorenzo Bonomo, Avvocato del Foro di Milano, iscritto al gratuito patrocinio di Milano.

Avvocato Lorenzo Bonomo, del Foro di Milano. Avvocato matrimonialista, avvocato divorzista, specializzato in diritto civile, della famiglia e dei minori.