Violenza sessuale di gruppo ex art. 609 bis codice penale
In questi giorni sui quotidiani si parla assiduamente di stupro di gruppo o, come viene rubricato dal nostro Legislatore all'art. 609-octies del codice penale, di violenza sessuale di gruppo. Si parta dal presupposto che tale fattispecie di reato si considera autonoma rispetto al reato monosoggettivo previsto e punito all'art. 609 bis c.p.. Da quest'ultimo però riprende la definizione di atto sessuale, da intendersi oggi in un'accezione apertissima che prescinde dal contatto fisico con una zona genitale. E' noto che da un bacio indesiderato potenzialmente possa scaturire una condanna per violenza sessuale.
Perché vi sia violenza sessuale di gruppo è richiesto che almeno due soggetti prendano parte all'azione, anche se non è necessario che entrambi partecipino materialmente agli atti sessuali. Risponderà infatti di violenza sessuale di gruppo anche colui il quale, trovandosi nel medesimo luogo e momento di chi agisce, rafforzerà l'animus di quest'ultimo, offrendo un contributo causale alla commissione del reato sopra citato.
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Avvocato Lorenzo Bonomo, del Foro di Milano. Avvocato matrimonialista, avvocato
divorzista, specializzato in diritto civile, della famiglia e dei minori.
